PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina le azioni di risarcimento del danno cagionato allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici dai loro agenti, interni ed esterni.
      2. È esclusa dall'ambito di applicazione della presente legge la materia dei danni ambientali disciplinata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Enti interni ed esterni).

      1. Ai fini della presente legge si definiscono:

          a) agenti interni: i dipendenti e gli amministratori dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici non economici, nonché ogni altro soggetto in rapporto organico di servizio con gli enti stessi;

          b) agenti esterni: le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private, anche totalmente partecipate dagli enti di cui alla lettera a), le quali per legge, provvedimento o contratto, agendo con propria organizzazione e in regime di autonomia patrimoniale e imprenditoriale o in regime libero-professionale, svolgono attività comportanti l'utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche o di beni pubblici, nonché le seguenti attività:

              1) esecuzione e gestione di contratti e concessioni per l'esecuzione di lavori pubblici;

 

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              2) progettazione, direzione e collaudazione di lavori pubblici;

              3) esecuzione e gestione di contratti e concessioni per la fornitura di beni e di servizi o per l'erogazione di servizi pubblici;

              4) ogni altra attività analoga a quelle indicate ai numeri 1), 2) e 3).

Art. 3.
(Danno cagionato da agenti interni).

      1. La Corte dei conti decide con giurisdizione esclusiva sulle azioni per il risarcimento del danno patrimoniale direttamente cagionato agli enti di rispettiva appartenenza dagli agenti interni in conseguenza della violazione degli obblighi ai quali i medesimi sono tenuti nello svolgimento di attività regolate da norme di diritto pubblico configuranti l'esercizio di funzioni o di poteri pubblici, escluse le attività di gestione dei rapporti derivanti da accordi e da contratti e quelle implicanti scelte di autonomia negoziale o imprenditoriale. Appartengono inoltre alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti le azioni nei confronti di coloro che hanno causato la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
      2. Nel solo caso di attività svolte nell'ambito di procedimenti coinvolgenti l'interesse di più enti pubblici, la Corte dei conti giudica, ai sensi del comma 1, anche della responsabilità per danno cagionato ai medesimi enti pubblici, diversi da quello di appartenenza, partecipanti al procedimento.
      3. Le azioni per il risarcimento del danno cagionato dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo all'ente pubblico di appartenenza, non attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, comprese le azioni di rivalsa previste dall'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del

 

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Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 17 della presente legge.
      4. Le azioni di cui al comma 3 del presente articolo, se intraprese nei confronti di soggetti con i quali intercorrono i rapporti di impiego previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartengono alla competenza del giudice del lavoro.

Art. 4.
(Danno cagionato da agenti esterni).

      1. Il giudice ordinario decide, con giurisdizione esclusiva, sulle azioni per il risarcimento del danno causato agli enti di cui all'articolo 1 dagli agenti esterni in violazione degli obblighi che agli stessi fanno carico per legge, provvedimento o contratto. Nelle azioni di cui al primo periodo sono altresì comprese le azioni per il risarcimento dei danni causati dagli amministratori, dai sindaci revisori o da figure analoghe delle società a partecipazione pubblica e degli enti pubblici economici.
      2. Il giudice applica le norme sostanziali e processuali stabilite, in relazione ad ogni singola fattispecie dannosa, dal codice civile e dal codice di procedura civile, fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 5.
(Elemento soggettivo).

      1. La responsabilità degli agenti è personale. Per gli agenti interni la responsabilità è limitata ai fatti o alle omissioni commessi con dolo o colpa grave.
      2. La colpa grave è in ogni caso esclusa dalle seguenti circostanze:

          a) l'aver agito senza che l'evento dannoso fosse prevedibile, ovvero per evitare il pericolo di un danno maggiore di quello arrecato, ovvero per assicurare all'ente o alla collettività amministrata un

 

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vantaggio, anche futuro, pari o superiore al danno patrimoniale arrecato;

          b) l'aver agito sulla base di disposizioni derivanti da fonte interna o esterna all'organizzazione di appartenenza, di interpretazione controversa, controvertibile o comunque incerta;

          c) l'aver agito sulla base di interpretazioni giurisprudenziali consolidate;

          d) l'aver agito sulla base di un ordine la cui esecuzione era obbligatoria, salva la responsabilità di chi ha impartito l'ordine stesso;

          e) l'avere altri soggetti, interni o esterni all'organizzazione di appartenenza, concorso in maniera determinante con la propria azione od omissione alla causazione del fatto dannoso;

          f) l'avere in buona fede approvato, autorizzato o consentito, in qualità di titolare o di componente di un organo politico anche di indiretta derivazione elettiva, atti che rientrano nella competenza propria degli uffici amministrativi o tecnici dell'ente di appartenenza;

          g) ogni altra circostanza analoga a quelle previste dalle lettere da a) a f).

      3. La sussistenza del dolo o della colpa grave deve essere provata da chi propone l'azione di risarcimento del danno.

Art. 6.
(Limiti alla sindacabilità).

      1. Non sono sindacabili nel merito gli atti di indirizzo politico e gestionale, le scelte discrezionali, le scelte di autonomia privata negoziale o contrattuale o le scelte di autonomia imprenditoriale. Attiene al merito ogni valutazione surrogatoria delle scelte stesse operata sulla base del rapporto fra obiettivi e costi sostenuti.
      2. È altresì insindacabile la decisione di transigere la vertenza.
      3. Restano fermi i disposti dell'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre

 

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1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7.
(Fatto dannoso).

      1. È dannoso il fatto, commissivo od omissivo, che ingiustamente cagiona agli enti di cui all'articolo 1 una diminuzione diretta, certa, attuale, concreta ed effettiva della consistenza economica del loro patrimonio. Non è risarcibile il danno non patrimoniale.
      2. L'incidenza dannosa sul patrimonio degli enti di cui all'articolo 1 del fatto commesso dagli agenti interni è valutata in rapporto ai risultati raggiunti dall'apparato organizzativo nella gestione complessiva delle attività proprie dell'ente di appartenenza, considerando sia le interrelazioni fra i diversi settori di attività, sia i contenuti degli atti programmatici e di indirizzo politico adottati dagli organi di derivazione elettiva, diretta o indiretta, dell'ente medesimo.
      3. Il danno non si presume. La prova del danno, della sua dipendenza causale e dell'apporto di ciascun partecipante alla sua produzione deve essere fornita da chi propone l'azione di risarcimento.

Art. 8.
(Quantificazione del risarcimento).

      1. Fermo restando il potere riduttivo, nei giudizi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge il risarcimento del danno dovuto all'ente danneggiato è determinato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 1223, 1225, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto dei vantaggi, anche non patrimoniali, comunque conseguiti dall'ente o dalla comunità amministrata, anche se gli stessi trovano nel fatto dannoso soltanto causa indiretta e occasionale. Il giudice tiene conto dell'intensità della colpa, dell'entità delle conseguenze che ne

 

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sono derivate, della qualità delle prestazioni e dei servizi resi dal presunto responsabile prima e dopo il fatto dal quale è derivato il danno e delle conseguenze della condanna sulla capacità reddituale dello stesso anche in rapporto all'esigenza di consentirgli il mantenimento di una decorosa vita di relazione.
      2. Se il fatto dannoso è causato da più persone, il giudice, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. I soli concorrenti che hanno conseguito un illecito arricchimento o che hanno agito con dolo sono responsabili solidalmente.
      3. Il debito da condanna si trasmette agli eredi nel solo caso di indebito arricchimento conseguito dagli stessi.

Art. 9.
(Prescrizione).

      1. Fatti salvi i più brevi termini stabiliti per particolari materie dal codice civile e dai commi 3 e 4 del presente articolo, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
      2. La prescrizione decorre dal momento nel quale l'agente ha compiuto od omesso il fatto che ha causato il danno ed è interrotta solo dalla notifica di uno degli atti indicati dai commi primo e secondo dell'articolo 2943 del codice civile o dalla proposizione del giudizio arbitrale ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 2943.
      3. L'azione di rivalsa di cui al comma 3 dell'articolo 3 si prescrive in un anno dalla data di pubblicazione della sentenza esecutiva che ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dal terzo danneggiato.
      4. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o di ritardo nella denuncia al procuratore regionale del fatto che ha originato il danno ovvero da ritardata od omessa proposizione dell'azione di rivalsa di cui al comma 3, rispondono del relativo danno coloro che erano tenuti rispettivamente

 

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a provvedere tempestivamente alla denuncia o a deliberare l'azione di rivalsa e a conferire il relativo mandato. In entrambi i casi l'azione si prescrive in un anno dalla data in cui il procuratore regionale riceve notizia del fatto che ha determinato la prescrizione del diritto.

Art. 10.
(Azione davanti al giudice ordinario).

      1. L'azione di risarcimento davanti al giudice ordinario per i danni subiti dai soggetti di cui all'articolo 1 è proposta dall'ente danneggiato ai sensi del codice di procedura civile.
      2. L'atto introduttivo del giudizio è notificato anche al procuratore regionale affinché questo possa intervenire secondo le modalità stabilite dagli articoli 267 e 268 del codice di procedura civile.
      3. Se la notifica di cui al comma 2 è omessa o non vi è la prova che il destinatario l'abbia ricevuta, il giudice ordina alla cancelleria la trasmissione degli atti al procuratore regionale per consentirgli di intervenire all'udienza fissata per l'inizio o per la prosecuzione del giudizio.
      4. Il procuratore regionale che interviene nel giudizio ha tutti i poteri spettanti alle parti, ivi compreso quello di impugnare le sentenze.
      5. Se il procuratore regionale che interviene all'udienza di precisazione delle conclusioni non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il giudice rinvia con ordinanza la causa ad altra udienza dando termine alle parti per la produzione di documenti e di memorie difensivi e istruttori.
      6. L'ente danneggiato quando ritiene di non proporre l'azione deve darne tempestiva comunicazione al procuratore regionale mettendo a disposizione dello stesso le risultanze dell'istruttoria eseguita. Il procuratore regionale può in tale caso provvedere egli stesso alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, dandone comunicazione

 

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all'ente danneggiato che può intervenire ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile.
      7. Tutte le comunicazioni e le notificazioni al procuratore regionale previste dal presente articolo devono essere presentate all'ufficio del medesimo procuratore.

Art. 11.
(Azione davanti alla Corte dei conti).

      1. L'azione di risarcimento dinanzi alla Corte dei conti per i danni subiti dai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge è proposta dal procuratore regionale ai sensi dell'articolo 43 del regolamento di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, come da ultimo modificato dall'articolo 15 della presente legge.
      2. L'atto introduttivo del giudizio è notificato anche all'ente danneggiato affinché possa intervenire nel giudizio. Se la notifica è omessa o non vi è la prova che l'ente danneggiato l'abbia ricevuta, il presidente della sezione ordina alla cancelleria la trasmissione degli atti all'ente danneggiato per consentirgli di intervenire.
      3. L'ente danneggiato interviene nel giudizio con tutti i poteri spettanti alle parti, ivi compreso il potere di impugnare le sentenze. Se l'ente danneggiato interviene e non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente della sezione rinvia con ordinanza la causa ad altra udienza, dando termine alle parti per la produzione di documenti e di memorie difensivi e istruttori.
      4. Quando il procuratore regionale non esercita l'azione nei termini stabiliti dall'articolo 5, commi 1 e 1-ter, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, come da ultimo modificato

 

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dall'articolo 15 della presente legge, prima di disporre l'archiviazione deve darne notizia all'ente danneggiato, il quale, nei successivi centoventi giorni, può istituire il giudizio a propria istanza, mediante atto di citazione del presunto responsabile a comparire dinanzi alla competente sezione della Corte dei conti. L'istanza e la citazione hanno i contenuti stabiliti dall'articolo 45 del regolamento di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038. Sull'istanza provvede il presidente della sezione ai sensi dell'articolo 46 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 1038 del 1933. Il procuratore regionale, avvisato della citazione dalla cancelleria della sezione, deve intervenire nel giudizio all'udienza stabilita e prendere le proprie conclusioni.

Art. 12.
(Spese di giustizia).

      1. In tutti i giudizi disciplinati dalla presente legge per gli atti e le attività processuali che fanno carico all'ente danneggiato e al procuratore regionale le spese relative sono prenotate a debito o anticipate dall'erario nei limiti e con le modalità stabiliti dalle norme generali e speciali relative al giudizio contabile e ai processi in cui è parte l'amministrazione pubblica stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
      2. L'ente danneggiato, sia che agisca sia che intervenga in giudizio, è ammesso alla prenotazione a debito e alle anticipazioni previste dagli articoli 158 e 159 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 13.
(Esecutorietà delle sentenze).

      1. Le sentenze emesse nei giudizi previsti dalla presente legge diventano esecutive

 

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solo a seguito del loro passaggio in cosa giudicata formale ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura civile.

Art. 14.
(Condanna alle spese).

      1. Il giudice, ordinario e contabile, quando accoglie la domanda di risarcimento del danno, se non ravvisa giusti motivi di compensazione, condanna il soccombente a rimborsare le spese prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'articolo 12, liquidando le stesse assieme alle altre spese e agli onorari relativi alla difesa dell'ente danneggiato che non sono ritenuti superflui od eccessivi.
      2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, ordinario e contabile, quando respinge, per qualsiasi ragione e con qualsiasi formula, la domanda di risarcimento del danno, determina l'importo dovuto alla parte vincitrice per spese anticipate e onorari di difesa senza far luogo a compensazione delle stesse fra le parti. Il giudice, valutata la posizione assunta dal procuratore regionale e dall'ente danneggiato rispetto all'azione dall'uno o dall'altro proposta, stabilisce se il pagamento dell'importo liquidato a favore della parte vincitrice debba essere effettuato dall'erario o dall'ente danneggiato o da entrambi per quota percentuale. Nella determinazione degli onorari il giudice applica di regola quelli medi della tariffa dei diritti ed onorari di avvocato in vigore al momento della sentenza, tenuto conto anche dell'eventuale attività di assistenza nella fase pregiudiziale regolata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, come da ultimo modificato dall'articolo 15 della presente legge. Quando tuttavia vi sia manifesta sproporzione fra l'importo determinato ai sensi del periodo precedente e l'impegno richiesto al difensore in relazione alle questioni trattate e alla posizione processuale del proprio assistito, il giudice può maggiorare l'importo stesso

 

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anche oltre il massimo della tariffa ovvero ridurlo al di sotto del minimo.
      3. Sulle spese e sugli onorari del giudizio di cassazione decide il giudice cui la causa è rinviata. Se il giudizio di cassazione è senza rinvio decide la stessa Corte di cassazione.
      4. In ogni caso di giudicato di rigetto dell'azione di danno è fatto salvo il diritto della parte vincitrice a ottenere dall'ente di appartenenza il rimborso delle maggiori spese di difesa effettivamente sostenute rispetto a quelle liquidate dal giudice.
      5. Fuori dai casi previsti dall'articolo 96 del codice di procedura civile, la condanna alle spese subita dall'ente danneggiato non dà luogo a risarcimento a carico di coloro che hanno deliberato l'azione.

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19).

      1. Al quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni, le parole da: «la mancata autorizzazione» sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «la mancata autorizzazione obbliga il procuratore regionale ad emettere l'atto di citazione entro i successivi quarantacinque giorni ovvero a disporre l'archiviazione entro il medesimo termine».
      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. La mancata emissione dell'atto di citazione nel termine ordinario o prorogato o rinnovato ai sensi del comma 1 determina l'inammissibilità dell'invito a depositare deduzioni nuovamente rivolto dal procuratore regionale allo stesso presunto responsabile che si fondi sugli

 

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stessi fatti e circostanze contenuti nel precedente invito.
      1-ter. Il procuratore regionale e il presunto responsabile del danno possono proporre, anche in corso di giudizio, che l'entità del risarcimento dovuto sia stabilita nella misura fra di loro concordata, con idonee garanzie di pronta esecuzione da parte del presunto responsabile. La proposta è sottoposta, ad istanza del procuratore regionale, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti la quale, sentiti in camera di consiglio le parti e l'ente danneggiato, se ritiene corretta la valutazione giuridica del fatto e congrui l'importo del risarcimento e le garanzie di pronta esecuzione offerte dal presunto responsabile, emette sentenza non appellabile di condanna per l'importo proposto enunciando nel dispositivo che vi è stata concorde richiesta delle parti e impartendo le modalità di esecuzione della sentenza stessa. La sezione se rigetta l'istanza provvede con ordinanza; con la stessa ordinanza dispone la prosecuzione del giudizio nelle forme di rito ovvero, se non è stato ancora emesso l'atto di citazione in giudizio, invita il procuratore regionale ad emetterlo entro i successivi quarantacinque giorni o a disporre l'archiviazione entro il medesimo termine».

Art. 16.
(Modifica all'articolo 362 del codice di procedura civile).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 362 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Attengono altresì alla giurisdizione della Corte di cassazione i motivi di violazione delle norme che, in relazione a ciascun giudice, circoscrivono l'ambito della stessa giurisdizione e ne garantiscono l'attuazione mediante il giusto processo e la giusta tutela sia dei diritti e degli interessi legittimi fatti valere in giudizio sia del diritto di difesa in ogni stato e grado di giudizio».

 

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Art. 17.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogate le seguenti norme:

          a) gli articoli 52 e 71 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

          b) l'articolo 22, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

          c) l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

          d) l'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni;

          e) l'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

          f) l'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Art. 18.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.